HomeSanitàRicette e principio attivo, cosa dice la nuova norma

Ricette e principio attivo, cosa dice la nuova norma

La nuova previsione normativa riguarda innanzitutto le prescrizioni effettuate su ricette del SSN, per pazienti trattati per la prima volta per una patologia cronica o per un nuovo episodio di patologia non cronica. Nei casi sopra specificati, il medico dovrà indicare sulle ricette , la denominazione del principio attivo del farmaco.  Tale indicazione è sufficiente per ottenere da parte del farmacista la consegna del medicinale con onere a carico del SSN. Il farmacista, in base a quanto sostenuto dalle norme in vigore, è tenuto a fornire al paziente, il medicinale avente il prezzo più basso, fra quelli contenente il principio attivo indicato dal medico. Resta ferma la possibilità per il pazien te di chiedere il farmaco con il prezzo più alto, a condizione che  corrisponda  ala farmacista una somma pari alla differenza di prezzo tra i due farmaci. Il medico ha la facoltà di aggiungere all’indicazione del principio attivo, il nome di un farmaco specifico con quel principio attivo. Questa aggiunta di uno specifico medicinale nella ricetta, non è vincolante per il farmacista che deve invece attenersi alla norma. La disciplina prevede anche la possibilità per il medico di aggiungere nella ricetta, oltre al farmaco specifico, anche una clausola di “non sostituibilità del medicinale specifico  prescritto. Il medico sarà comunque tenuto a motivare la clausola stessa.

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